Art. 5.
(Compiti operativi degli enti).

      1. Gli enti provvedono, con proprio personale specializzato, con la collaborazione dei medici di base e dei medici del reparto che hanno autorizzato la dismissione dei pazienti, alla predisposizione di protocolli terapeutici-assistenziali che prevedono gli interventi socio-sanitari, più adeguati.
      2. Gli enti garantiscono, altresì, l'adozione di soluzioni organizzative di tipo dipartimentale allo scopo di:

          a) predisporre ed espletare ogni procedura tecnico-amministrativa occorrente alla verifica della sussistenza dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) individuare le modalità di assistenza a domicilio più idonee per ogni singolo paziente.